Consumatore e famiglia
Debiti personali, familiari, bancari, fiscali o derivanti da garanzie, da esaminare caso per caso.
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Una guida semplice per capire chi può rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi, quali documenti preparare e cosa accade dopo la domanda.
Quando una persona o un’attività non riesce più a pagare regolarmente rate, imposte, fornitori e altri debiti con il reddito e il patrimonio disponibili. Non basta avere una difficoltà momentanea: l’intera situazione deve essere ricostruita e valutata.
Debiti personali, familiari, bancari, fiscali o derivanti da garanzie, da esaminare caso per caso.
Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori minori, imprese agricole e start-up innovative.
L’OCC verifica che il debitore rientri tra i soggetti ammessi e che la documentazione sia completa e attendibile.
Le possibili procedure
Il percorso dipende da chi ha contratto i debiti, dalle cause della crisi e dalle risorse realmente disponibili.
Per il cittadino consumatore
Consente di proporre un piano sostenibile, con tempi e modalità di pagamento costruiti sulla situazione reale della persona e sottoposti al Tribunale.
Per professionisti e imprese ammesse
È rivolto, tra gli altri, a professionisti, imprenditori minori, imprese agricole e start-up innovative. Normalmente punta alla prosecuzione dell’attività; negli altri casi servono specifiche condizioni.
Quando un piano non è praticabile
Il patrimonio disponibile viene liquidato secondo le regole della procedura e le somme sono distribuite ai creditori sotto il controllo del Tribunale.
Per la persona fisica meritevole
È prevista una sola volta per chi non può offrire alcuna utilità, neppure futura. Se entro quattro anni arrivano utilità rilevanti, può sorgere l’obbligo di pagamento nei limiti stabiliti dalla legge.
Crisi familiare: quando più familiari convivono o i debiti hanno un’origine comune, la legge consente in determinate condizioni di presentare un progetto unitario.
Elenca tutti i debiti, i creditori, le entrate, le spese indispensabili, i beni e le eventuali azioni esecutive già iniziate.
Ogni OCC dispone di modulistica, regolamento e tariffario. Prima di presentare l’istanza chiedi quali documenti, anticipi e modalità di invio sono richiesti.
La trasparenza è essenziale: omissioni su debiti, beni, redditi o atti compiuti possono impedire o compromettere la procedura.
L’OCC verifica i presupposti e nomina un Gestore della crisi, che analizza i documenti e individua con il debitore il percorso compatibile con la legge.
Il Gestore prepara la relazione richiesta dalla legge. Il Tribunale valuta la domanda e, quando ricorrono i presupposti, apre o omologa la procedura.
Preparare i documenti
L’elenco è orientativo: il modulo ufficiale dell’OCC può chiedere documenti ulteriori, compresi gli atti di disposizione compiuti negli anni precedenti.
La semplice richiesta di nomina del Gestore all’OCC non sospende automaticamente pignoramenti, trattenute o altre azioni dei creditori. Le eventuali protezioni dipendono dalla procedura e dai provvedimenti previsti dalla legge o disposti dal Tribunale.
Compensi, anticipi e spese variano in base all’OCC, al valore dei debiti e alla complessità del caso.
Raccolta dei documenti, relazione del Gestore e controllo del Tribunale richiedono tempo. Dati incompleti rallentano il percorso.
L’accesso, l’omologazione e l’eventuale liberazione dai debiti dipendono dai requisiti di legge e dalla valutazione del caso concreto.
Dove rivolgersi
In base alla residenza del cittadino o alla sede dell’attività, lo Studio ti aiuterà a individuare l’Organismo del territorio a cui rivolgerti e la modulistica da richiedere.
Primo orientamento
Lo Studio può aiutarti a ricostruire la situazione e a comprendere quale percorso approfondire. L’OCC competente conserva in ogni caso il proprio ruolo autonomo e indipendente.
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, artt. 65 e seguenti; Registro OCC del Ministero della Giustizia; informazioni e modulistica degli organismi ufficiali indicati in questa pagina.
Contenuto informativo generale, aggiornato ad agosto 2026. Non sostituisce la valutazione professionale del singolo caso né le indicazioni dell’OCC e del Tribunale competenti.