Sovraindebitamento e OCC

Quando i debiti non sono più sostenibili, il primo passo è fare ordine.

Una guida semplice per capire chi può rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi, quali documenti preparare e cosa accade dopo la domanda.

In parole semplici

Quando si parla di sovraindebitamento?

Quando una persona o un’attività non riesce più a pagare regolarmente rate, imposte, fornitori e altri debiti con il reddito e il patrimonio disponibili. Non basta avere una difficoltà momentanea: l’intera situazione deve essere ricostruita e valutata.

Cittadino

Consumatore e famiglia

Debiti personali, familiari, bancari, fiscali o derivanti da garanzie, da esaminare caso per caso.

Attività

Professionista o impresa minore

Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori minori, imprese agricole e start-up innovative.

Verifica

I requisiti non sono automatici

L’OCC verifica che il debitore rientri tra i soggetti ammessi e che la documentazione sia completa e attendibile.

Le possibili procedure

Non esiste una soluzione uguale per tutti.

Il percorso dipende da chi ha contratto i debiti, dalle cause della crisi e dalle risorse realmente disponibili.

01

Per il cittadino consumatore

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Consente di proporre un piano sostenibile, con tempi e modalità di pagamento costruiti sulla situazione reale della persona e sottoposti al Tribunale.

02

Per professionisti e imprese ammesse

Concordato minore

È rivolto, tra gli altri, a professionisti, imprenditori minori, imprese agricole e start-up innovative. Normalmente punta alla prosecuzione dell’attività; negli altri casi servono specifiche condizioni.

03

Quando un piano non è praticabile

Liquidazione controllata

Il patrimonio disponibile viene liquidato secondo le regole della procedura e le somme sono distribuite ai creditori sotto il controllo del Tribunale.

04

Per la persona fisica meritevole

Esdebitazione dell’incapiente

È prevista una sola volta per chi non può offrire alcuna utilità, neppure futura. Se entro quattro anni arrivano utilità rilevanti, può sorgere l’obbligo di pagamento nei limiti stabiliti dalla legge.

Crisi familiare: quando più familiari convivono o i debiti hanno un’origine comune, la legge consente in determinate condizioni di presentare un progetto unitario.

Come si comincia

Cinque passaggi, dal primo controllo alla domanda.

  1. 01

    Fotografare la situazione

    Elenca tutti i debiti, i creditori, le entrate, le spese indispensabili, i beni e le eventuali azioni esecutive già iniziate.

  2. 02

    Chiedere modulo e costi

    Ogni OCC dispone di modulistica, regolamento e tariffario. Prima di presentare l’istanza chiedi quali documenti, anticipi e modalità di invio sono richiesti.

  3. 03

    Consegnare dati completi

    La trasparenza è essenziale: omissioni su debiti, beni, redditi o atti compiuti possono impedire o compromettere la procedura.

  4. 04

    Incontrare il Gestore

    L’OCC verifica i presupposti e nomina un Gestore della crisi, che analizza i documenti e individua con il debitore il percorso compatibile con la legge.

  5. 05

    Presentare la proposta al Tribunale

    Il Gestore prepara la relazione richiesta dalla legge. Il Tribunale valuta la domanda e, quando ricorrono i presupposti, apre o omologa la procedura.

Preparare i documenti

Più i dati sono completi, più la valutazione è concreta.

Per il cittadino
  • documento di identità, codice fiscale e situazione familiare;
  • dichiarazioni dei redditi, buste paga, pensioni e altri redditi;
  • elenco completo dei creditori e importi aggiornati;
  • contratti di finanziamento, mutui, cartelle, ingiunzioni e pignoramenti;
  • conti correnti, immobili, veicoli e altri beni o diritti;
  • spese mensili necessarie della famiglia.
Per professionista o impresa
  • visura, dati fiscali e descrizione dell’attività;
  • bilanci, dichiarazioni fiscali e scritture contabili disponibili;
  • debiti verso banche, fornitori, dipendenti, Fisco ed enti previdenziali;
  • crediti da incassare, beni aziendali e contratti in corso;
  • eventuali procedure esecutive, garanzie e contenziosi;
  • prospettive di continuità e risorse utilizzabili per un piano.

L’elenco è orientativo: il modulo ufficiale dell’OCC può chiedere documenti ulteriori, compresi gli atti di disposizione compiuti negli anni precedenti.

Prima di presentare l’istanza
Attenzione

Pignoramenti e azioni esecutive non si fermano da soli.

La semplice richiesta di nomina del Gestore all’OCC non sospende automaticamente pignoramenti, trattenute o altre azioni dei creditori. Le eventuali protezioni dipendono dalla procedura e dai provvedimenti previsti dalla legge o disposti dal Tribunale.

Costi

Chiedi sempre un preventivo.

Compensi, anticipi e spese variano in base all’OCC, al valore dei debiti e alla complessità del caso.

Tempi

La procedura non è immediata.

Raccolta dei documenti, relazione del Gestore e controllo del Tribunale richiedono tempo. Dati incompleti rallentano il percorso.

Esito

Nessun risultato è automatico.

L’accesso, l’omologazione e l’eventuale liberazione dai debiti dipendono dai requisiti di legge e dalla valutazione del caso concreto.

Dove rivolgersi

Contattaci e ti indicheremo l’OCC di competenza territoriale.

In base alla residenza del cittadino o alla sede dell’attività, lo Studio ti aiuterà a individuare l’Organismo del territorio a cui rivolgerti e la modulistica da richiedere.

Primo orientamento

Mettere in ordine i numeri è già un primo passo.

Lo Studio può aiutarti a ricostruire la situazione e a comprendere quale percorso approfondire. L’OCC competente conserva in ogni caso il proprio ruolo autonomo e indipendente.

Fonti ufficiali

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, artt. 65 e seguenti; Registro OCC del Ministero della Giustizia; informazioni e modulistica degli organismi ufficiali indicati in questa pagina.

Codice vigente su Normattiva ↗Registro OCC del Ministero ↗

Contenuto informativo generale, aggiornato ad agosto 2026. Non sostituisce la valutazione professionale del singolo caso né le indicazioni dell’OCC e del Tribunale competenti.